trit_Codex_Canonici_Iuris1004_55

Can. 642 – I Superiori ammettano con la più attenta cura soltanto coloro che, oltre all’età richiesta, abbiano salute, indole adatta e la maturità sufficiente per assumere il genere di vita proprio dell’istituto; la salute, l’indole e la maturità siano anche verificati, all’occorrenza, da esperti, fermo restando il disposto del can. 220.