DigestorumI333

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8. Non può il figlio adottivo chiamare in giudizio il padre adottivo finché è sotto la sua podestà, e ciò più per diritto di potestà che per precetto del Pretore; a meno che il figlio adottivo possegga peculio castrense, nel qual caso, avuta cognizione della causa, ciò viene permesso. Ma non si può chiamare in giudizio il padre naturale nemmeno...

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2.4.8 Adoptivum patrem, quamdiu in potestate est, in ius vocare non potest iure magis potestatis quam praecepto praetoris, nisi sit filius qui castrense habuit peculium: tunc enim causa cognita permittetur. Sed naturalem parentem ne quidem dum est in adoptiva familia in ius vocari.