trit_Codex_Canonici_Iuris974_75
Can. 626 – I Superiori nel conferire uffici e i membri nelle elezioni osservino le norme del diritto universale e del diritto proprio, si astengano da qualunque abuso o preferenza di persone e, null’altro avendo di mira che Dio e il bene dell’istituto, nominino o eleggano le persone che nel Signore riconoscono veramente degne e adatte. Inoltre nelle elezioni rifuggano...