Codex_Canonici_Iuris896

trit_Codex_Canonici_Iuris896_44

Can. 565 – A meno che il diritto non preveda altro o a meno che a qualcuno non spettino legittimamente diritti speciali, il cappellano viene nominato dall’Ordinario del luogo, al quale pure compete istituire chi è stato presentato o confermare chi è stato eletto.