Codex_Canonici_Iuris890

trit_Codex_Canonici_Iuris890_36

Can. 559 – Nella chiesa affidatagli il rettore può compiere celebrazioni liturgiche anche solenni, salve le legittime leggi di fondazione e purché, a giudizio dell’Ordinario del luogo, non rechino danno in alcun modo al ministero parrocchiale.