trit_Codex_Canonici_Iuris89_28
Can. 71 – Nessuno è tenuto a usare un rescritto concesso solamente in suo favore, a meno che per altro titolo a ciò non sia tenuto da obbligo canonico.
Can. 71 – Nessuno è tenuto a usare un rescritto concesso solamente in suo favore, a meno che per altro titolo a ciò non sia tenuto da obbligo canonico.
Can. 71 — Nemo uti tenetur rescripto in sui dumtaxat favorem concesso, nisi aliunde obligatione canonica ad hoc teneatur.