trit_Codex_Canonici_Iuris886_41

Can. 557 – § 1 Il rettore di una chiesa viene nominato liberamente dal Vescovo diocesano, a meno che a qualcuno non competa legittimamente il diritto di elezione o di presentazione; in tal caso spetta al Vescovo diocesano confermare o istituire il rettore.

trlat_Codex_Canonici_Iuris886_29

Can. 557 — § 1. Ecclesiae rector libere nominatur ab Episcopo dioecesano, salvo iure eligendi aut praesentandi, si cui legitime competat; quo in casu Episcopi dioecesani est rectorem confirmare vel instituere.