Codex_Canonici_Iuris872

trit_Codex_Canonici_Iuris872_62

§ 2. A meno che nella lettera del Vescovo diocesano non si disponga espressamente altro, il vicario parrocchiale è tenuto all’obbligo, per l’ufficio che esercita, di aiutare il parroco in tutto il ministero parrocchiale, fatta eccezione per quanto riguarda l’applicazione della Messa per il popolo; è anche tenuto all’obbligo di supplirlo, quando è il caso, a norma del diritto.

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§ 2. Nisi aliud expresse litteris Episcopi dioecesani caveatur, vicarius paroecialis ratione officii obligatione tenetur parochum in universo paroeciali ministerio adiuvandi, excepta quidem applicatione Missae pro populo, itemque, si res ferat ad normam iuris, parochi vicem supplendi.