Codex_Canonici_Iuris847

trit_Codex_Canonici_Iuris847_55

Can. 534 – § 1. Dopo aver preso possesso della parrocchia, il parroco è tenuto all’obbligo di applicare la Messa per il popolo affidatogli ogni domenica e nelle feste che nella sua diocesi sono di precetto; chi ne è legittimamente impedito la applichi negli stessi giorni mediante un altro oppure, in giorni diversi, la applichi personalmente.

trlat_Codex_Canonici_Iuris847_44

Can. 534 — § 1. Parochus, post captam paroeciae possessionem, obligatione tenetur singulis diebus dominicis atque festis in sua dioecesi de praecepto Missam pro populo sibi commisso applicandi; qui vero ab hac celebratione legitime impediatur, iisdem diebus per alium aut aliis diebus per se ipse applicet.