Codex_Canonici_Iuris810

trit_Codex_Canonici_Iuris810_42

§ 2. Nella chiesa che sia insieme parrocchiale e capitolare, venga costituito un parroco, scelto fra i capitolari o meno; questi è tenuto a tutti i doveri e possiede i diritti e le facoltà che, a norma del diritto, sono proprie del parroco.