§ 4. Quando il Vescovo lo ritiene opportuno per favorire maggiormente l’attività pastorale, può costituire un consiglio episcopale, composto dai Vicari generali e dai Vicari episcopali.
§ 4. Ubi id expedire iudicaverit, Episcopus, ad actionem pastoralem aptius fovendam, constituere potest consilium episcopale, constans scilicet Vicariis generalibus et Vicariis episcopalibus.
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