Can. 397 – § 1. Sono soggetti alla visita ordinaria del Vescovo le persone, le istituzioni cattoliche, le cose e i luoghi sacri che sono nell’ambito della diocesi.
Can. 397 — § 1. Ordinariae episcopali visitationi obnoxiae sunt personae, instituta catholica, res et loca sacra, quae intra dioecesis ambitum continentur.