Can. 390 – Il Vescovo diocesano può celebrare pontificali in tutta la sua diocesi; non però fuori della sua diocesi senza il consenso espresso, o almeno ragionevolmente presunto, dell’Ordinario del luogo.
Can. 390 — Episcopus dioecesanus in universa sua dioecesi pontificalia exercere potest; non vero extra propriam dioecesim sine expresso vel saltem rationabiliter praesumpto Ordinarii loci consensu.
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