§ 2. E’ pure soggetta all’autorità dell’Ordinario del luogo, a norma del can. 1301, per quanto riguarda l’amministrazione e la distribuzione dei beni che le sono stati donati o lasciati per cause pie.
§ 2. Eadem subest loci Ordinarii auctoritati ad normam can. 1301 quod attinet ad administrationem erogationemque bonorum, quae ipsi ad pias causas donata aut relicta sint.