Codex_Canonici_Iuris525

trit_Codex_Canonici_Iuris525_38

Can. 325 – § 1. L’associazione privata di fedeli amministra liberamente i beni che possiede, secondo le disposizioni degli statuti, salvo il diritto dell’autorità ecclesiastica competente di vigilare perché i beni siano usati per i fini dell’associazione.