§ 2. Spetta ancora all’autorità ecclesiastica, nel rispetto della autonomia propria delle associazioni private, vigilare e fare in modo che si eviti la dispersione delle forze e ordinare al bene comune l’esercizio del loro apostolato.
§ 2. Ad auctoritatem ecclesiasticam etiam spectat, servata quidem autonomia consociationibus privatis propria, invigilare et curare ut virium dispersio vitetur, earumque apostolatus exercitium ad bonum commune ordinetur.
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