trit_Codex_Canonici_Iuris516_45
§ 2. Per gravi cause la Conferenza Episcopale può sopprimere le associazioni erette dalla conferenza stessa; il Vescovo diocesano può sopprimere le associazioni che egli stesso ha eretto e anche le associazioni erette, per indulto apostolico, da membri di istituti religiosi col consenso del Vescovo diocesano.