§ 3. Sospesa l’esecuzione del decreto a norma del § 2, qualora in seguito sia presentato ricorso, colui che deve giudicare il ricorso stesso a norma del can. 1737, § 3, decida se la sospensione debba essere confermata oppure revocata.
§ 3. Suspensa decreti exsecutione ad normam § 2, si postea recursus proponatur, is qui de recursu videre debet, ad normam can. 1737, § 3 decernat utrum suspensio sit confirmanda an revocanda.
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