trit_Codex_Canonici_Iuris2335_30
Can. 1712 – Dopo la seconda sentenza a conferma della nullità della sacra ordinazione, il chierico perde tutti i diritti propri dello stato clericale ed è libero da tutti gli obblighi.
Can. 1712 – Dopo la seconda sentenza a conferma della nullità della sacra ordinazione, il chierico perde tutti i diritti propri dello stato clericale ed è libero da tutti gli obblighi.
Can. 1712 — Post secundam sententiam, quae nullitatem sacrae ordinationis confirmavit, clericus omnia iura statui clericali propria amittit et ab omnibus obligationibus liberatur.