Codex_Canonici_Iuris2303

trit_Codex_Canonici_Iuris2303_36

Can. 1692 – § 1. La separazione personale dei coniugi battezzati, salvo non sia legittimamente disposto altro per luoghi particolari, può essere definita con decreto del Vescovo diocesano, oppure con sentenza del giudice a norma dei canoni seguenti.