Can. 1692 – § 1. La separazione personale dei coniugi battezzati, salvo non sia legittimamente disposto altro per luoghi particolari, può essere definita con decreto del Vescovo diocesano, oppure con sentenza del giudice a norma dei canoni seguenti.
Can. 1692 — § 1. Separatio personalis coniugum baptizatorum, nisi aliter pro locis particularibus legitime provisum sit, decerni potest Episcopi dioecesani decreto vel iudicis sententia ad normam canonum qui sequuntur.
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