trit_Codex_Canonici_Iuris2261_64
§ 2. Al medesimo è consentito di occuparsi delle eccezioni circa il modo e il valore dell’esecuzione, non però del merito della causa; che se fosse altrimenti edotto che la sentenza è nulla o palesemente ingiusta a norma dei cann. 1620, 1622 e 1645, si astenga dall’esecuzione, e rinvii la cosa al tribunale che ha emesso la sentenza, dopo averne...