Codex_Canonici_Iuris2254

trit_Codex_Canonici_Iuris2254_42

§ 2. L’appello al tribunale superiore per ottenere la nuova proposizione della causa non sospende l’esecuzione della sentenza a meno che la legge non stabilisca altrimenti oppure il tribunale d’appello non ordini la sospensione a norma del can. 1650, § 3.