Can. 1630 – § 1. L’appello deve essere interposto avanti al giudice che ha emesso la sentenza, nel termine perentorio di quindici giorni utili dalla notizia della pubblicazione della sentenza.
Can. 1630 — § 1. Appellatio interponi debet coram iudice a quo sententia prolata sit, intra peremptorium terminum quindecim dierum utilium a notitia publicationis sententiae.
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