Codex_Canonici_Iuris2222

trit_Codex_Canonici_Iuris2222_53

Can. 1619 – Fermi restando i cann. 1622 e 1623, la nullità degli atti stabilita dal diritto positivo, che pur essendo nota alla parte proponente la querela non fu denunziata al giudice prima della sentenza, si considera sanata per mezzo della sentenza stessa ogniqualvolta si tratta di una causa relativa al bene di privati.