Codex_Canonici_Iuris2108

trit_Codex_Canonici_Iuris2108_56

§ 2. Le richieste e le risposte, oltre che nel libello introduttorio della lite, possono essere espresse o nella risposta alla citazione o in dichiarazioni fatte a voce avanti al giudice; ma nelle cause più difficili la parti devono essere convocate dal giudice per concordare il dubbio o i dubbi, a cui si dovrà rispondere nelle sentenza.

trlat_Codex_Canonici_Iuris2108_42

§ 2. Partium petitiones responsionesque, praeterquam in libello litis introductorio, possunt vel in responsione ad citationem exprimi vel in declarationibus ore coram iudice factis; in causis autem difficilioribus partes convocandae sunt a iudice ad dubium vel dubia concordanda, quibus in sententia respondendum sit.