trit_Codex_Canonici_Iuris2108_56
§ 2. Le richieste e le risposte, oltre che nel libello introduttorio della lite, possono essere espresse o nella risposta alla citazione o in dichiarazioni fatte a voce avanti al giudice; ma nelle cause più difficili la parti devono essere convocate dal giudice per concordare il dubbio o i dubbi, a cui si dovrà rispondere nelle sentenza.