trit_Codex_Canonici_Iuris2031_22
Can. 1456 – Al giudice e a tutti i ministri del tribunale è proibito accettare qualunque regalo in occasione dello svolgimento del giudizio.
Can. 1456 – Al giudice e a tutti i ministri del tribunale è proibito accettare qualunque regalo in occasione dello svolgimento del giudizio.
Can. 1456 — Iudex et omnes tribunalis administri, occasione agendi iudicii, dona quaevis acceptare prohibentur.