§ 2. Chi presenta al Superiore ecclesiastico un’altra denuncia calunniosa per un delitto, o lede in altro modo l’altri buona fama, può essere punito con una giusta pena non esclusa la censura.
§ 2. Qui aliam ecclesiastico Superiori calumniosam praebet delicti denuntiationem, vel aliter alterius bonam famam laedit, iusta poena, non exclusa censura, puniri potest.
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