Codex_Canonici_Iuris1829

trit_Codex_Canonici_Iuris1829_43

Can. 1265 – § 1. Salvo il diritto dei religiosi mendicanti, si fa divieto a qualunque persona privata sia fisica sia giuridica di raccogliere denaro per qualunque fine o istituto pio o ecclesiastico, senza la licenza scritta del proprio Ordinario e di quello del luogo.