trit_Codex_Canonici_Iuris1778_20
§ 2. Concessa la licenza, poi, l’oratorio non può essere convertito ad usi profani senza l’autorizzazione del medesimo Ordinario.
§ 2. Concessa la licenza, poi, l’oratorio non può essere convertito ad usi profani senza l’autorizzazione del medesimo Ordinario.
§ 2. Data autem licentia, oratorium ad usus profanos converti nequit sine eiusdem Ordinarii auctoritate.