Codex_Canonici_Iuris1703

trit_Codex_Canonici_Iuris1703_36

Can. 1168 – Ministro dei sacramentali è il chierico munito della debita potestà; a norma dei libri liturgici, alcuni sacramentali, giudizio dell’Ordinario del luogo, possono essere amministrati anche dai laici che siano dotati delle qualità convenienti.