Codex_Canonici_Iuris1649

trit_Codex_Canonici_Iuris1649_52

Can. 1123 – Ogni volta che un matrimonio o è convalidato per il foro esterno, o è dichiarato nullo, o viene sciolto legittimamente fuori del caso di morte, deve essere comunicato al parroco del luogo della celebrazione del matrimonio, perché se ne faccia la dovuta annotazione nel registro dei matrimoni e dei battezzati.