trit_Codex_Canonici_Iuris1606_20
Can. 1085 – § 1. Attenta invalidamente il matrimonio chi è legato dal vincolo di un matrimonio precedente, anche se non consumato.
Can. 1085 – § 1. Attenta invalidamente il matrimonio chi è legato dal vincolo di un matrimonio precedente, anche se non consumato.
Can. 1085 — § 1. Invalide matrimonium attentat qui vinculo tenetur prioris matrimonii, quamquam non consummati.