Can. 1081 – Il parroco oppure il sacerdote o il diacono, di cui al can. 1079, § 2, informino subito l’Ordinario del luogo della dispensa da essi concessa in foro esterno; e la medesima sia annotata nel libro dei matrimoni.
Can. 1081 — Parochus aut sacerdos vel diaconus, de quibus in can. 1079, § 2, de concessa dispensatione pro foro externo Ordinarium loci statim certiorem faciat; eaque adnotetur in libro matrimoniorum.
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