Codex_Canonici_Iuris1458

trit_Codex_Canonici_Iuris1458_46

§ 2. Il Superiore di un istituto religioso o di una società di vita apostolica, di cui al can. 968, § 2, è competente a conferire a qualunque presbitero la facoltà di ricevere le confessioni dei suoi sudditi e degli altri che vivono giorno e notte nella casa.