Codex_Canonici_Iuris1432

trit_Codex_Canonici_Iuris1432_38

Can. 954 – Se in talune chiese o oratori vengono richieste celebrazioni di Messe in numero maggiore di quante ivi possono essere celebrate, è lecito farle celebrare altrove, eccetto che gli offerenti non abbiano manifestato espressamente una volontà contraria.