trit_Codex_Canonici_Iuris1362_50

Can. 902 – A meno che l’utilità dei fedeli non richieda o non consigli diversamente, i sacerdoti possono concelebrare l’Eucarestia, rimanendo tuttavia intatta per i singoli la libertà di celebrarla in modo individuale, non però nello stesso tempo nel quale nella medesima chiesa o oratorio si tiene la concelebrazione.

trlat_Codex_Canonici_Iuris1362_35

Can. 902 — Nisi utilitas christifidelium aliud requirat aut suadeat, sacerdotes Eucharistiam concelebrare possunt, integra tamen pro singulis libertate manente Eucharistiam individuali modo celebrandi, non vero eo tempore, quo in eadem ecclesia aut oratorio concelebratio habetur.