trit_Codex_Canonici_Iuris1322_56
§ 2. Qualora il ministro ordinario mancasse o fosse impedito, conferisce lecitamente il battesimo il catechista o altra persona incaricata dall’Ordinario del luogo a questo compito e anzi, in caso di necessità, chiunque, mosso da retta intenzione; siano solleciti i pastori d’anime, soprattutto il parroco, affinché i fedeli siano istruiti sul retto modo di battezzare.