trit_Codex_Canonici_Iuris1296_63
§ 2. Ogniqualvolta una necessità lo esiga o una vera utilità spirituale lo consigli e purché sia evitato il pericolo di errore o di indifferentismo, è lecito ai fedeli, ai quali sia fisicamente o moralmente impossibile accedere al ministro cattolico, ricevere i sacramenti della penitenza, dell’Eucarestia e dell’unzione degli infermi da ministri non cattolici, nella cui Chiesa sono validi i...