trit_Codex_Canonici_Iuris1263_50
Can. 819 – Nella misura in cui lo richieda il bene della diocesi o dell’istituto religioso o anzi della stessa Chiesa universale, i Vescovi diocesani o i Superiori competenti degli studi devono inviare alle università o facoltà ecclesiastiche giovani, chierici e religiosi, che si segnalino per indole, virtù e ingegno.