trit_Codex_Canonici_Iuris1218_46
Can. 785 – § 1. Nello svolgimento dell’opera missionaria siano assunti i catechisti, cioè fedeli laici debitamente istruiti e eminenti per vita cristiana, perché, sotto la guida del missionario, si dedichino a proporre la dottrina evangelica e a organizzare gli esercizi liturgici e le opere di carità.