Can. 770 – I parroci in tempi determinati, secondo le disposizioni del Vescovo diocesano, organizzino quelle predicazioni, che denominano esercizi spirituali e sacre missioni, o altre forme adatte alle necessità.
Can. 770 — Parochi certis temporibus, iuxta Episcopi dioecesani praescripta, illas ordinent praedicationes, quas exercitia spiritualia et sacras missiones vocant, vel alias formas necessitatibus aptatas.
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