trit_Codex_Canonici_Iuris1165_58
Can. 744 – § 1. E’ parimenti riservato al Moderatore supremo, col consenso del suo consiglio, di concedere a un membro incorporato definitivamente la licenza di passare ad un’altra società di vita apostolica, venendo frattanto sospesi i diritti e gli obblighi della propria società, fermo restando tuttavia il diritto di potervi ritornare prima dell’incorporazione definitiva nella nuova società.