Can. 737 – L’incorporazione comporta da parte dei membri gli obblighi e i diritti definiti dalle costituzioni; da parte della società l’impegno di guidare i membri alla realizzazione della propria vocazione secondo le costituzioni.
Can. 737 — Incorporatio secumfert ex parte sodalium obligationes et iura in constitutionibus definita, ex parte autem societatis, curam sodales ad finem propriae vocationis perducendi, iuxta constitutiones.