Can. 702 – § 1. Coloro che legittimamente escono dall’istituto religioso o ne sono legittimamente dimessi non possono esigere nulla dall’istituto stesso qualunque attività in esso compiuta.
Can. 702 — § 1. Qui ex instituto religioso legitime egrediantur vel ab eo legitime dimissi fuerint, nihil ab eo eodem repetere possunt ob quamlibet operam in eo praestitam.
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