Codex_Canonici_Iuris1071

trit_Codex_Canonici_Iuris1071_48

§ 2. In tali casi si stipuli una convenzione scritta tra il Vescovo diocesano e il Superiore competente dell’istituto, nella quale fra l’altro sia definito espressamente e con esattezza ogni particolare relativo all’opera da svolgere, ai religiosi che vi si devono impegnare e all’aspetto economico.