§ 2. In tali casi si stipuli una convenzione scritta tra il Vescovo diocesano e il Superiore competente dell’istituto, nella quale fra l’altro sia definito espressamente e con esattezza ogni particolare relativo all’opera da svolgere, ai religiosi che vi si devono impegnare e all’aspetto economico.
§ 2. In his casibus ineatur conventio scripta inter Episcopum dioecesanum et competentem instituti Superiorem, qua, inter alia, expresse et accurate definiantur quae ad opus explendum, ad sodales eidem addicendos et ad oeconomicas spectent.