trit_Codex_Canonici_Iuris1047_52
Can. 668 – § 1. Avanti la prima professione i membri cedano l’amministrazione dei propri beni a chi preferiscono e, se le costituzioni non stabiliscano altrimenti, liberamente dispongano del loro uso e usufrutto. Essi devono inoltre, almeno prima della loro professione perpetua, redigere il testamento, che risulti valido anche secondo il diritto civile.