§ 3. Alla formazione dei novizi devono essere preposti religiosi accuratamente preparati i quali, senza essere distolti da altri impegni, possano assolvere il loro compito in modo efficace e stabile.
§ 3. Novitiorum institutioni praeficiantur sodales sedulo praeparati qui, aliis oneribus non impediti, munus suum fructose et stabili modo absolvere possint.
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