VS_Il misterioso patteggiamento
[dropcap]S[/dropcap]ul patteggiamento la Cassazione si esprime in questi termini:
il ricorrente non ha fornito prova concreta della persistenza di un suo attuale e concreto interesse alla trattazione di questioni concernenti la competenza per territorio del giudice adìto o la sussistenza di cause di esclusione della responsabilità di reati la cui consumazione, accedendo al patteggiamento, ha sostanzialmente riconosciuto.
In applicazione della regola di cui all’art. 591, lett. a) seconda ipotesi cod. proc. pen., il ricorso del Vannoni va, pertanto, dichiarato inammissibile, con le dovute conseguenze di legge.
Questi i fatti:
Verso metà gennaio del 2015 circolano voci su un presunto accordo fra Vannoni e il P.M. Guariniello su un presunto patteggiamento che sarà effettivamente concordato il 27 gennaio. Il “patto” prevede una condanna a 1 anno e 10 mesi, sospesi con la condizionale e senza menzione nel casellario giudiziario. Molto, ma molto meno di un furto di un’autoradio (Chiunque s’impossessa della cosa mobile [c.p. 631] altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516 [c.p.29].
Una pena irrisoria, una chiusura a tarallucci e vino scrivevano su Facebook ove si postavano tante ipotesi. La più diffusa e condivisa era fondata sulla probabilità che il P.M. si fosse ravveduto di quella chilometrica accusa, diffusa in tutto il mondo grazie alla collaborazione di infiniti soldatini, accusa che aveva dipinto Vannoni con tinte più fosche di quelle che servono a dipingere il più grande mascalzone dell’umanità di tutti i tempi.
Altri, invece, ritenevano che se il TAR, al quale Vannoni si era rivolto contro il parere del secondo Comitato Scientifico, avesse bocciato anche il nuovo Comitato, inevitabilmente la Lorenzin avrebbe dovuto dimettersi e, inevitabilmente, sarebbe intervenuta l’indagine di qualche Procura della Repubblica.
Infatti, (audite!), l’accordo prevedeva che Vannoni ritirasse il ricorso presentato davanti al TAR contro il parere espresso dal secondo Comitato scientifico sul metodo Stamina. Come mai? L’aveva fatta proprio grossa anche il secondo Comitato Scientifico? Dopo un’analisi attenta dei fatti, sembra proprio che il secondo Comitato Scientifico si sia comportato ancor peggio rispetto al primo già bocciato e l’accoglimento di quel ricorso avrebbe sbriciolato tutte le ipotesi o tesi sulla pericolosità delle cellule fino a trasformare Vannoni in vittima di piani segreti.
Il 22 ottobre 2014, nell’ultima udienza davanti al Tribunale del Riesame che doveva decidere sulla conferma del sequestro, il P.M. Guariniello aveva presentato il parere del secondo Comitato Scientifico Si trattava di un provvedimento non ufficializzato, impugnabile e non ancora impugnato in quanto, prima di allora, quel parere era stato tenuto nascosto a Stamina e ai 12 ricorrenti, nonostante anche sia Stamina che i 12 ricorrenti fossero stati ritenuti dal TAR contraddittori a tutti gli effetti.
Guariniello ottenne l’accoglimento del SEQUESTRO delle cellule avendo fondato (nell’ultima udienza!) la sua accusa sulla pericolosità delle cellule grazie a quel parere che, tra l’altro, aveva eluso tutte le linee già indicate dal TAR con la bocciatura del primo comitato scientifico. Inoltre il P.M. elencava presunte violazioni di una normativa comunitaria che in Italia non era ancora vigente, quindi si trattava di una normativa inesistente.
Guariniello, inoltre, aveva manifestato una convinzione opposta a quella della Cassazione. Se Vannoni non avesse ritirato quel ricorso, se non avesse rinunciato a impugnare il parere del secondo Comitato Scientifico, lui avrebbe ravvisato la VOLONTÀ DELL’IMPUTATO A PERPETRARE IL REATO (La Cassazione invece: …va allora rilevato che il ricorrente non ha fornito prova concreta della persistenza di un suo attuale e concreto interesse alla trattazione di questioni concernenti la competenza per territorio del giudice adìto o la sussistenza di cause di esclusione della responsabilità di reati la cui consumazione, accedendo al patteggiamento, ha sostanzialmente riconosciuto). L’esatto opposto. Si deduce facilmente che la minaccia del P.M. ha avuto l’esito di impedire il libero esercizio del diritto a dimostrare l’insussistenza del reato.
L’accordo viene sancito solo dopo che il P.M. prese atto che Vannoni, assistito dagli avvocati Pasquale Scrivo e Liborio Cataliotti, aveva avviato la procedura per ritirare il ricorso davanti al TAR del Lazio nei confronti del Ministero della Salute contro le valutazioni del Comitato. Il prof. Davide Vannoni, costretto a ritirare il ricorso, il 3 febbraio notifica alle parti la sua rinuncia.
All’udienza del 18 marzo il GUP di Torino Potito Giorgio emette la sentenza che accoglie il patteggiamento a una pena di un anno e dieci mesi, pena sospesa, nessuna menzione nel casellario giudiziale, nessuna condanna alle spese. Si tratta dello stesso GUP che pochi mesi prima aveva confermato il sequestro delle cellule riportando pedissequamente quel chilometrico Atto dell’Accusa comprendente vicende estranee ai fatti e ai pazienti di Brescia. Quello stesso GUP lasciava immacolata la fedina penale di Vannoni!
Molto probabilmente, Vannoni si sarebbe scontrato inutilmente contro mura più poderose di quelle troiane sebbene queste fossero state fornite dagli dei Poseidone e Apollo in persona. Nel frattempo sarebbe continuata la sua agonia nel fango che i soldatini dell’informazione avrebbero continuato a rovesciare. Alcuni di questi soldatini ci hanno costruito la propria carriera, premiati e trasformati da cronisti di mercatini di Natale a portavoce e difensori delle argomentazioni ministeriali (sulla discussa pratica vaccinale, ad esempio), altri vengono ospitati nei talk show della RAI in qualità di autorevoli informatori scientifici, altri sono stati premiati dalle proprie redazioni; due, addirittura, hanno ricevuto un premio nella giornata dedicata alle malattie rare, una delle tante giornate commemorative ove si distribuiscono premi, prebende e onorificenze. Dal giorno dopo tutto resta tutto come prima per questi malati con malattie rare, gravi e fatali, senza terapia. Non si fa fatica a capire i motivi della loro lotta. Respingevano tali interferenze sapendo benissimo che, privati dell’unico trattamento possibile, sarebbero stati circondati dal nulla assoluto.
Numerose furono le proteste dei pazienti contro Vannoni. Gli chiedevano se si rendesse conto che la firma di quel patteggiamento avrebbe messo fine ai ricorsi davanti alla Cassazione e al TAR e che sulla sperimentazione sarebbe caduta una pietra tombale. Riporto il post dei f.lli Biviano; il post di una mamma che difendeva Vannoni a tutti i costi (ebbe pochi Mi Piace ma molti commenti di cui riporto le prime pagine); un’intervista alla mamma di Federico, avvocato; la protesta simbolica di mamme che si incatenavano per una giustizia ritenuta ingiusta ravvisando in quel patteggiamento condizioni che impedivano il libero esercizio del diritto a difendersi.
A gennaio anch’io avevo chiamato Vannoni. Professore, si rende conto… Mi interruppe:
“Non vede cosa cosa ha dovuto riferire il pediatra di suo nipote ai NAS? Sull’Atto di Accusa è riportato che il dott. Soavi Non ha effettuato esami strumentali e ha preso atto che dopo l’inizio della terapia le condizioni cliniche si sono stabilizzate ma non è in grado di riferire dall’andamento clinico se sono attribuibili al c.d. metodo Stamina.
A parte la banalità della domanda sugli esami strumentali (ndr un pediatra non fa esami strumentali ma li prescrive e mio nipote è stato sottoposto a una caterva di esami strumentali che hanno dato esiti inspiegabili per una malattia genetica, ignorati da chi di dovere mentre meritavano quanto meno interesse e curiosità; ne riporto QUI alcuni), a parte quella banalità – continuava Vannoni – il pediatra ha detto quello che poteva e doveva dire. Avendo impedito la sperimentazione, sperimentazione che non la faranno fare mai, diranno sempre il metodo non è un metodo sperimentato. Da qui, farne discendere la pericolosità, è e sarà un gioco da ragazzi. Diranno sempre che è un metodo non sperimentato, quindi pericoloso, anche se non hanno indicato in nessuno di voi ricorrenti, che li state mettendo alle corde, un solo effetto collaterale. Il pediatra di Federico e tutti gli altri potranno dire e saranno sempre costretti a dire che non sono in grado di riferire dall’andamento clinico se sono attribuibili al c.d. metodo Stamina. Suo nipote non fa altre cure, non esistono, eppure non si possono attribuire l’arresto della progressione, men che meno i miglioramenti, a un metodo che non esiste. Il gioco è facile.
Hanno persino sostenuto fino ad oggi, e continueranno a sostenere la non applicabilità della 57/2013 ai ricorrenti anche se è sufficiente dare una sbirciatina al relativo disegno di legge e alla relazione in Commissione Senato dove Balduzzi dice esplicitamente che quella legge è stata fatta ad hoc per gli infusi di Brescia. E poi, la sperimentazione non la faranno mai fare, le infusioni non saranno più riprese, io non ho più un centesimo da destinare a una lotta estrema e inutile. Mi hanno tolto tutto. Oltretutto sarà una pena minima, sospesa, non menzionata. Inoltre il patteggiamento non è un’ammissione di colpa.
Anche sull’ultimo tassello sarà riservata una sorpresa a Vannoni: proprio la Cassazione aveva spiegato in precedenti sentenze che, ontologicamente, patteggiare non è un’ammissione di responsabilità (Cass. sent. n. 27071/13 del 3.12.2013). Ebbene, nel processo a Vannoni sembra che la Cassazione se ne sia dimenticata (…reati la cui consumazione, accedendo al patteggiamento, ha sostanzialmente riconosciuto).
Riporto ancora una volta quanto statuisce la legge 57/2013, citata da Vannoni nei colloqui telefonici a proposito dei pazienti infusi:
2. Le strutture pubbliche in cui sono stati avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, trattamenti su singoli pazienti con medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali, lavorati in laboratori di strutture pubbliche e secondo procedure idonee alla lavorazione e alla conservazione di cellule e tessuti possono completare i trattamenti medesimi, sotto la responsabilità del medico prescrittore, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili secondo la normativa vigente.
3. Si considerano avviati, ai sensi del comma 2, anche i trattamenti in relazione ai quali sia stato praticato, presso strutture pubbliche, il prelievo dal paziente o da donatore di cellule destinate all’uso terapeutico e quelli che siano stati già ordinati dall’autorità giudiziaria.
Che si riferisca ai pazienti di Brescia che avevano iniziato il trattamento è superfluo da dimostrare. Senza stare a ricordare le diverse testimonianze in atti pubblici, dal disegno di legge Balduzzi alla relazione dello stesso ministro in Commissione Senato.
Se si considerano, poi, tutte le osservazioni riportate in merito alla normativa, alla pericolosità al comportamento tenuto dal secondo comitato Scientifico, alla consegna del parere da parte del P.M. prima ancora che venisse conosciuto e impugnato dai parenti riconosciuti contraddittori, agli scienziati non ascoltati anzi esclusi (ad esempio Camillo Rocordi, Mauro Ferrari, John Bach, Marcello Villanova), ai documenti non visti, le cose si sarebbero complicate.
A proposito di documenti, ne sarebbe bastato uno solo a dirimere tutta la questione sulla storia della pericolosità delle cellule infuse. Mi riferisco al documento ministeriale 58/2013 mai citato nelle carte dell’Accusa. Se davvero quelle cellule fossero state pericolose, come mai il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Enrico Garaci, e il Direttore generale dell’AIFA, Luca Pani, interpellati dal Ministro della Salute, osservarono che non sussistono specifiche ragioni per escludere che possano proseguire la stessa terapia i diversi pazienti che, a giudizio dei medici degli Spedali Civili di Brescia, hanno avuto un primo trattamento, senza che si siano verificati effetti indesiderati di rilievo?
Meglio chiudere tutto. Conveniva alle parti.
Conveniva a Vannoni. Avrebbe evitato altri 7 o 10 anni di agonia (che non poteva più sopportare perché ridotto al lastrico) e si sarebbero evitati tanti problemi in cambio di una condanna che neppure sarebbe stata annotata sul casellario giudiziale. La vittoria davanti al TAR avrebbe avuto un puro sapore di rivincita morale ma il prof. Vannoni era convintissimo che la sperimentazione sarebbe stata combattuta e, per riavere le cellule sequestrate, sarebbero stati necessari molti calvari.
Conveniva all’Accusa. Quei 12 ricorrenti erano professionisti, c’era l’avvocato, la giornalista, una preparatissima infermiera che in televisione aveva zittito la sua controparte. Non erano i “creduloni” o “disperati” ai quali bisognava togliere i figli (lo aveva incredibilmente affermato la Cattaneo capovolgendo ancor più incredibilmente la sentenza della Corte Europea che riconosceva il diritto a continuare il trattamento per chi lo avesse iniziato. E si dava il caso che i ricorrenti avevano iniziato il trattamento e quindi avevano diritto a continuarlo. La Cattaneo, prendendosela con i Magistrati di Pesaro, capovolse il senso di tale sentenza avanzando quelle minacce intollerabili. Pubblicò quella sua interpretazione equivoca persino su riviste mondiali senza però allegare la sentenza). La lettura della Cattaneo fu fatta propria dall’Accusa che interpretò quella sentenza allo stesso modo!
Conveniva all’Accusa. Imponendo il ritiro del ricorso, il P.M. avrebbe evitato rischi altissimi a tante persone. Il secondo Comitato Scientifico si era comportato esattamente come il primo, forse peggio. Il TAR, che aveva condannato il primo, non potendosi smentire, avrebbe condannato anche il secondo comitato.
Credo che il P.M. non avrebbe potuto né dovuto impedire che Vannoni esprimesse, mediante il ricorso, un’elementare esigenza di giustizia. Nessuno può essere costretto a subire gli effetti di una sentenza o di un Atto amministrativo (il REATO e il SEQUESTRO) senza avere avuto la possibilità di partecipare al processo per far valere le proprie ragioni di fronte al giudice ed influire sul suo convincimento. I ricorrenti ritenevano che fosse stato violato il principio del contraddittorio e tale violazione comporta la nullità di tutti i provvedimenti successivi a quello che ha comportato la violazione stessa e può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio. Eppure, è documentato, Guariniello riempiva le cronache dei giornali con annunci trionfalistici del tipo: Ha vinto la giustizia, ha trionfato la scienza.
IL TRIONFO È ONORE e l’onore deriva da un corretto confronto che in questo caso è stato impedito.
Con la bocciatura del secondo Comitato Scientifico sarebbe stata messa in discussione tutta l’impalcatura del sequestro e del suo accoglimento. Cosa sarebbe successo se Vannoni e/o i 12 ricorrenti avessero avuto ragione dal TAR com’era molto probabile, anzi certo? Doveva essere certo il P.M. che il secondo Comitato Scientifico sarebbe stato anch’esso bocciato come il suo predecessore. Se non fosse stato certo che il ricorso sarebbe stato accolto, perché avrebbe impedito l’esercizio di un diritto fondamentale alla difesa? In quale situazione imbarazzante si sarebbe trovata la comunità scientifica se il TAR avesse bocciato anche il secondo Comitato Scientifico pur rappresentato solo da 5 componenti su 9 essendosi astenuti i restanti quattro che quel report non lo avevano firmato? Ci sarebbero state anche implicazioni penali?
A quante domande avrebbe dovuto rispondere Elena Cattaneo?
Lorenzin avrebbe dovuto dimettersi dopo aver fatto tutto quello che ha fatto (al punto da inviare al P.M. e tenere nascosto agli interessati un atto amministrativo impugnabile). D’altra parte, durante le trattative per la composizione del governo Renzi, l’on.le Angelino Alfano impose la riconferma di Beatrice Lorenzin al Ministero della Salute per aver gestito bene la vicenda Stamina. Eravamo dopo la campagna denigratoria del Natale di fango, era il febbraio 2014 e si parlava di Stamina come se fosse una vicenda chiusa, appartenente al passato.
Un oracolo vaticinò che Troia sarebbe rimasta invincibile, con mura inattaccabili, fin quando una statua, che si chiamava Palladio, caduta dal cielo, fosse rimasta all’interno del perimetro cittadino.
Il patteggiamento privava i pazienti della possibilità di avere vittoria delle proprie ragioni davanti al TAR. Venuto meno il Palladio, si spensero le speranze dei pazienti che ora sperano solo che qualche Tribunale Penale faccia un’attenta verifica di quanto è successo, una verifica necessaria perché si continui ad avere fiducia nella Giustizia.
Dati i fatti esposti, proclamando Ha vinto la Giustizia probabilmente Guariniello intendeva dire È stata evitata alla giustizia una sconfitta vergognosa“.
Idem per la scienza (per fortuna che ci sono grandi scienziati che si sono dissociati da questa mattanza). Proclamando Ha vinto la scienza, Guariniello voleva proprio dire È stata evitata alla scienza una sconfitta vergognosa. Lo evidenziarono subito i difensori di Vannoni – Liborio Cataliotti e Pasquale Scrivo: La vera sconfitta è la scienza. Oggi la scienza ha perso ma non è detto che in futuro questo processo non possa essere riaperto. Lo sperano tutti i pazienti.